Condizioni generali di acquisto  

 
(Donwnload delle condizioni in formato PDF)
 

1.       Generalità

1.1.           Qualunque rapporto contrattuale di fornitura stipulato tra Sicmat e suoi Fornitori fa riferimento ad uno specifico ordine di acquisto che contiene i riferimenti e le informazioni necessarie per la realizzazione della fornitura, richiama le presenti condizioni generali di fornitura o eventuali altre condizioni di fornitura particolari concordate con il Fornitore.
1.2.           Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive rispetto a quanto indicato e riferito nell’ordine di acquisto saranno valide solo se pattuite per iscritto. Si considera pertanto come non valida qualsiasi clausola apposta dal Fornitore sulla documentazione di fornitura da ritenersi in contrasto con quanto indicato o riferito nell’ordine di acquisto, salvo che queste clausole non siano formalmente firmate ed approvate da Sicmat, in deroga agli stessi ordini di acquisto.
1.3.           Tutti gli ordini di acquisto si ritengono accettati dal Fornitore trascorse 48 ore dalla data del loro ricevimento, salvo diversa risposta scritta da parte dello stesso Fornitore. Le presenti condizioni generali, in quanto richiamate sull’ordine di acquisto, si intendono anch’esse accettate contestualmente all’accettazione dell’ordine.
 
 

 
2.       Riservatezza delle informazioni e proprietà intelletuale

2.1.           Le informazioni tecniche messe a disposizione del Fornitore restano di proprietà esclusiva di Sicmat e possono essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fine dell’esecuzione degli ordini di acquisto Sicmat.
2.2.           Riguardo le informazioni messe a disposizione da Sicmat, il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
3.        conservarle con la massima cura e restituirle a Sicmat quando richiesto;
4.        contraddistinguerle come di proprietà Sicmat, non riprodurle o trasmetterle a terzi se non nei limiti autorizzati espressamente da Sicmat e non richiedere rispetto a queste brevetti che in ogni caso dovranno essere ceduti a Sicmat;
5.        imporre le stesse obbligazioni anche ad eventuali terzi o sub fornitori coinvolti nell’esecuzione dell’ordine.
 
 

 
6.       Gestione di materiali ed attrezzature di proprietà del cliente

6.1.           Tutti i materiali e le attrezzature inviati in conto lavoro o lasciati in comodato d’uso al fornitore per l’esecuzione dell’ordine, sono da intendersi di proprietà Sicmat.
6.2.           Il Fornitore è ritenuto responsabile dello loro perdita, distruzione o danneggiamento. Per questi materiali ed attrezzature il Fornitore è tenuto a:
a)       identificarli e conservarli ed utilizzarli con la massima cura, facendo eventualmente riferimento alle istruzioni fornite da Sicmat ed evitando comunque un loro utilizzo improprio;
b)       provvedere ad adeguata copertura assicurativa contro l’incendio, il furto, atti vandalici ed eventi naturali che potrebbero comportare il rischio di danneggiamento, perdita o inutilizzabilità (come indicato al successivo punto 8.3)
c)       segnalare a Sicmat qualunque tipo di incidente in tal senso accaduto;
d)       inviare a Sicmat a fine anno un inventario di tutte le attrezzature di piena proprietà o comproprietà Sicmat;
e)       non trasferirli a terzi se non preventivamente autorizzato da Sicmat, trasferendo in tal caso al sub fornitore le stesse obbligazioni sopra indicate.
 
 

 
7.       Gestione delle modifiche d'ordine

7.1.         Sicmat si riserva il diritto di modificare ordini già emessi, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, ai tempi ed alle modalità di esecuzione e consegna dell’ordine.
7.2.         Ogni eventuale modifica d’ordine e relative variazioni su prezzi e condizioni di fornitura dovrà essere confermata per iscritto attraverso un documento di variazione d’ordine facente riferimento all’ordine di acquisto iniziale e soggetto alle stesse modalità di accettazione tra le parti.
7.3.         Nella definizione delle variazioni economiche conseguenti la modifica d’ordine Sicmat terrà in debito conto le attività di esecuzione ordine già effettivamente realizzate dal Fornitore fino al momento della richiesta di modifica.
 
 

 
8.       Qualità delle forniture

8.1.           I prodotti devono essere conformi a tutte le specifiche tecniche indicate nell’ordine o riportate in documenti tecnici a cui l’ordine fa riferimento (disegni, capitolati, specifiche/norme tecniche, ecc.). Nel caso che i prodotti forniti siano soggetti a specifiche norme cogenti (nazionali o comunitarie) con particolare riferimento agli aspetti attinenti la sicurezza, il Fornitore è tenuto al pieno rispetto di queste norme (estendendo questo obbligo anche ai sub fornitori eventualmente coinvolti nelle forniture) ed a fornire a Sicmat, se richiesto, adeguata documentazione in merito.
8.2.           Il Fornitore non è autorizzato a modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti forniti, senza aver informato ed avere ottenuto approvazione scritta da parte di Sicmat. Il Fornitore è tenuto anche ad informare tempestivamente Sicmat in caso di modifiche intervenute nel processo produttivo che potrebbero influenzare la qualità e l’affidabilità dei prodotti forniti.
8.3.           Il Fornitore si obbliga a conservare ed a fornire su richiesta di Sicmat la documentazione attestante i risultati dei controlli qualità effettuati durante il processo produttivo, con esplicito riferimento al materiale fornito a Sicmat. 
8.4.           Sicmat si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di fornire documentazione sul piano di controlli qualità messo in atto per le forniture e, se necessario, di procedere ad una sua approvazione e verifica di esecuzione in loco.
8.5.           Il Fornitore è tenuto a notificare immediatamente a Sicmat qualunque difettosità riscontrata o potenzialmente riscontrabile sui materiali oggetto di fornitura; allo stesso modo Sicmat è tenuta a segnalare tempestivamente le difettosità riscontrate sul materiale fornito.
8.6.           Sicmat ha la facoltà di effettuare i controlli sul materiale acquistato all’accettazione o durante le successive fasi del processo produttivo; il ricevimento e l’eventuale pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della fornitura.
8.7.           L’approvazione dei prodotti da parte di Sicmat non influirà sulla responsabilità del Fornitore di garantire la qualità e la conformità delle proprie forniture rispetto all’utilizzo ed all’impiego previsto per il prodotto fornito.
 
 

 
9.       Gestione forniture non conformi

9.1.           Il Fornitore in caso di segnalazione di difettosità da parte di Sicmat, è tenuto a sostituire o riparare il prodotto difettoso a titolo gratuito entro 5 giorni lavorativi oppure, ove richiesto da Sicmat, a rimborsare i costi sostenuti per l’eventuale selezione/riparazione interna.
9.2.           Sicmat, nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i tempi stabiliti di restituzione/riparazione della merce difettosa indicati al punto 6.1., potrà procedere ad annullare totalmente o parzialmente l’ordine e potrà richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni economici documentati conseguenti alla ritardata consegna (come previsto al successivo punto 9.11).
9.3.           La restituzione del prodotto difettoso avverrà da parte Sicmat con spese di trasporto a carico del Fornitore ed attraverso l’emissione di una bolla di reso con richiesta di nota d’accredito, che il Fornitore dovrà prontamente emettere; l’eventuale selezione/riparazione interna della merce difettosa comporterà invece l’emissione, previa comunicazione, di una fattura di riparazione da parte Sicmat secondo le condizioni economiche pattuite in riferimento ai costi orari Sicmat.
9.4.         Il Fornitore si impegna in ogni caso a rimborsare a Sicmat, per ogni fornitura non conforme, un importo fisso di 100 euro a parziale copertura dei costi interni sostenuti per la gestione della non conformità.
9.5.         Il Fornitore si impegna anche a riconoscere i costi direttamente sostenuti da Sicmat in seguito a difettosità riscontrate sui materiali oggetto di fornitura, anche in seguito a reclami segnalati dai clienti finali di Sicmat. Sarà cura di Sicmat documentare, attraverso il sistema di rintracciabilità messo in atto, l’attribuzione al Fornitore della non conformità segnalata e la relativa entità del danno economico.
 
 

 
10.    Periodo di garanzia e disponibilità di ricambi

10.1.        Se non diversamente pattuito sui documenti di acquisto, il Fornitore dovrà garantire una garanzia sui prodotti forniti non inferiore ai 12 mesi dalla data di consegna della merce.
10.2.        Il Fornitore, ove applicabile, dovrà inoltre garantire la disponibilità dei prodotti forniti e dei suoi componenti come parti di ricambio per almeno 10 anni.
 
 

 
11.    Coperture assicurative

11.1.        Il Fornitore in relazione alla propria “responsabilità da prodotto”, dovrà provvedere a stipulare una idonea assicurazione a copertura degli eventuali danni verso terzi potenzialmente riferibili al proprio prodotto in relazione all’impiego a cui lo stesso viene destinato. Il Fornitore sarà comunque chiamato a contribuire direttamente a coprire gli eventuali danni economici provocati a terzi, nella misura in cui la responsabilità del danno possa essere attribuita a difettosità del suoi prodotti forniti a Sicmat.
11.2.        Il Fornitore nei limiti di responsabilità stabiliti contrattualmente riguardo al trasporto delle proprie merci, dovrà provvedere direttamente o richiedere ai propri sub fornitori, di stipulare una idonea assicurazione a copertura di eventuali danni da trasporto dei propri prodotti, ivi compresi quelli derivanti da difetti o carenze di imballaggio
11.3.        Il Fornitore, nel caso riceva per l’esecuzione degli ordini di acquisto, materiale e/o attrezzature in conto lavoro o comodato d’uso, dovrà provvedere a stipulare anche una adeguata copertura assicurativa a copertura contro l’incendio, il furto, atti vandalici ed eventi naturali che potrebbero comportare il rischio di danneggiamento, perdita o inutilizzabilità dei materiali e delle attrezzature ricevute da Sicmat
11.4.        Il Fornitore si impegna ad esibire a Sicmat, ove richiesto, la documentazione attestante le coperture assicurative sopradescritte. 
 
 

 
12.    Consegne

12.1.        Il Fornitore si impegna ad effettuare le consegne nel rispetto dei tempi, delle quantità e delle modalità di consegna indicate sugli ordini di acquisto. L’avvenuta consegna della merce, ai fini dell’accertamento dei termini di consegna e del relativo trasferimento del rischio dal Fornitore a Sicmat, ha luogo dopo il ricevimento della merce presso il luogo di consegna indicato sull’ordine Sicmat. L’orario di apertura del magazzino ricevimento merci Sicmat, è stabilito dalle 8.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.30 di tutti i giorni da lunedì a venerdì, ad esclusione dei giorni festivi.
12.2.        Gli imballi e le unità di movimentazione dei prodotti dovranno essere conformi a quanto riportato sull’ordine e sulle specifiche di fornitura; in assenza di specifiche fornite da Sicmat il Fornitore dovrà comunque adottare sistemi di imballo ed unità di movimentazione tali da garantire una adeguata protezione e conservazione del materiale contenuto; all’esterno degli imballi dovranno essere sempre riportare idonee etichettature contenenti le informazioni richieste da Sicmat per una adeguata identificazione della fornitura.
12.3.        Sui documenti di consegna il Fornitore dovrà sempre riportare i riferimenti dell’ordine di acquisto Sicmat,
12.4.        Il Fornitore è tenuto a notificare immediatamente a Sicmat le problematiche o i potenziali rischi rilevati che potrebbero impedire la puntuale consegna delle quantità di prodotti indicate in ordine, indicando da subito gli eventuali slittamenti resisi necessari per le date di consegna.
12.5.        Le consegne effettuate con ritardo rispetto alla data indicata sull’ordine di acquisto o effettuate negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese e non espressamente richieste per iscritto da Sicmat, comporteranno automaticamente un posticipo di pagamento della relativa fattura di un mese rispetto alla data concordata.
12.6.        Le consegne effettuate in anticipo nel mese precedente, senza alcuna autorizzazione scritta da parte di Sicmat, non saranno accettate e quindi rispedite al Fornitore a sue spese.
12.7.        Sicmat rifiuterà forniture in quantità superiore a quanto ordinato; l’eventuale restituzione delle quantità in esubero verrà effettuata addebitando le spese al Fornitore, che se ne assumerà anche i relativi rischi.
12.8.        Nel caso si riscontrino quantità inferiori a quanto dichiarato sui documenti di consegna, Sicmat addebiterà al Fornitore l’importo relativo ai prodotti mancanti, aumentato di un importo fisso pari a 100 euro a parziale copertura dei costi di gestione sostenuti della non conformità. Nel caso inoltre che la quantità effettivamente consegnata sia inferiore a quanto tollerato dalle specifiche di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare tempestivamente la quantità di prodotto mancante o a pagare anche i danni conseguenti alla mancata o ritardata consegna.
12.9.        Il Fornitore è tenuto a scegliere il mezzo più idoneo per garantire la tempestiva consegna delle merci in ritardo, accollandosi gli eventuali extra costi.
12.10.     Sicmat, nel caso che il Fornitore consegni la merce con un ritardo superiore ai 5 giorni lavorativi ed in assenza di cause esterne di forza maggiore che possano giustificare il maggiore ritardo, si riserva il diritto di annullare totalmente o parzialmente l’ordine;
12.11.     Il Fornitore si obbliga inoltre a risarcire economicamente Sicmat dei danni subiti come conseguenza di una ritardata consegna superiore ai 5 giorni lavorativi rispetto alla data concordata.
12.12.    Le ritardate consegne dovute a causa di forza maggiore, quali scioperi, serrate di terzi, rivolte, insurrezioni, incendi, inondazioni o oltre calamità non prevedibili, renderanno giustificato il ritardo di consegna da parte del Fornitore per il tempo in cui l’evento si è protratto ed ha reso impossibile l’esecuzione dell’ordine. Sarà cura del Fornitore notificare l’inizio e la durata degli eventi che hanno comportato la ritardata consegna per causa di forza maggiore e concordare nuovamente con Sicmat le nuove date di consegna.
12.13.    Nel caso limite in cui per forza maggiore si accumuli un ritardo di consegna superiore a 30 giorni complessivi, Sicmat si riserverà il diritto di annullare totalmente o parzialmente l’ordine.
 
 

 
13.    Revisione prezzi e pagamenti

13.1.        I prezzi indicati sull’ordine sono fissi. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a particolari incrementi nel costo dei materiali nel periodo di esecuzione dell’ordine, dovranno essere richiesti e motivati per iscritto dal Fornitore e, se accettati da Sicmat, dovranno essere formalizzate attraverso l’emissione da parte Sicmat di una modifica d’ordine.
13.2.        Sicmat si impegna a pagare i fornitori nel rispetto delle condizioni stabilite in ordine, salvo ritardi di pagamento resisi necessari per inadempienze da parte del Fornitore.
13.3.        Eventuali ritardi di fatturazione e pagamento potranno essere concordati con il Fornitore in occasione di particolari esigenze amministrative.
 
 

 
14.    Annullamento ordini

14.1.        Sicmat si riserva il diritto di annullare gli ordini di acquisto già emessi, senza per questo incorrere in penali o altre responsabilità, nelle seguenti situazioni:
a)       ritardi di consegna superiori a quanto definito ai precedenti punti 9.10. e 9.13.;
b)       ritardi nella restituzione/riparazione di prodotti in seguito a precedenti forniture non conformi, come stabilito al punto 6.2.;
c)       inadempienze generali da parte del Fornitore rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di acquisto.
14.2.        Sicmat comunicherà al Fornitore l’annullamento di ordini già emessi attraverso l’invio di uno specifico documento facente esplicito riferimento all’ordine da annullare.
 
 

 
15.    Controversie ed arbitrato

15.1.        Le presente condizioni generali di acquisto fanno esclusivamente riferimento alle leggi e norme vigenti nello stato italiano. Per qualsiasi disputa o controversia che dovesse nascere tra le parti in riferimento agli obblighi derivanti dalle clausole e condizioni di fornitura sopra riportate, sarà competente il Foro del Tribunale di Torino.
 
Le clausole e le condizioni di fornitura sopra riportate sono state lette ed approvate dal Fornitore.
 
Data…………………………                                   
 
 
 
(Timbro e firma del fornitore)
 
 
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